Statuto Associazione sportiva “A.S.SO. Scuba”

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[accordion_item title=”Titolo I”]

Denominazione – sede

Articolo 1

Nello spirito della costituzione della repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del codice civile è costituita con sede in Sora, via XX Settembre n°67, un’associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di “A.S.SO. Scuba” Apneisti & Subacquei Sorani.

Con delibera del consiglio direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI, alle leghe sportive e simili, sia nazionali sia locali.

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[accordion_item title=”Titolo II”]

Scopo – oggetto

Articolo 2

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L’associazione si propone di:

a) promuovere e sviluppare la pratica di tutte le discipline natatorie, dell’apnea, della subacquea, a livello dilettantistico e agonistico;

b) favorire la diffusione delle attività nautiche, turistiche e sportive, promuovere iniziative per la difesa e la tutela dell’ambiente marino, lacuste e fluviale;

c) gestire e/o realizzare manifestazioni, proprie o di terzi, ed altri impianti adibiti a piscine, palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

d) organizzare squadre sportive per il nuoto, l’apnea, la pesca sportiva e la subacquea per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

e) indire corsi di avviamento al nuoto, apnea e subacquea, di attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

f) partecipare ad iniziative nell’ambiente marino, lacustre e fluviale, di volontariato e di protezione civile, di assistenza e di ricerca a carattere archeologico.

Inoltre l’associazione mediante specifiche deliberazioni potrà:

a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive;

b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;

c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;

d) esercitare in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

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[accordion_item title=”Titolo III”]

Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato.

I soci sono distinti in:

  • Soci Ordinari
  • Soci Fondatori (presenti all’atto della costituzione)
  • Soci Benemeriti (nominati dal consiglio direttivo in base all’anzianità d’iscrizione o per particolari meriti derivanti dallo svolgimento della loro attività in seno all’associazione)

Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche, le società e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione. E’ compito del consiglio direttivo ratificare o no tale ammissione entro trenta giorni; se entro questo termine il consiglio direttivo non ha provveduto a tale ratifica la domanda di ammissione deve essere automaticamente accolta. All’atto dell’ammissione sarà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Articolo 6

La qualifica di socio da diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica della norma dello statuto ed eventuali regolamenti;
  • a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

  • all’osservanza dello statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del consiglio direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono non trasmissibili né rivalutabili.

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[accordion_item title=”Titolo IV”]

Recesso – esclusione

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 9

L’esclusione sarà deliberata dal consiglio direttivo nei confronti di un socio in uno dei seguenti casi:

  1. non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione;
  2. senza giustificato motivo si renda moroso del versamento del contributo annuale;
  3. svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione;
  4. in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali all’associazione.

L’esclusione diventa operante con l’annotazione nel libro dei soci.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

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[accordion_item title=”Titolo V”]

Fondo comune

Articolo 11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dalle quote associative, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Esercizio sociale

Articolo 12

L’esercizio sociale comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre, ogni anno. Il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

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[accordion_item title=”Titolo VI”]

Organi dell’associazione

Articolo 13

Sono organi dell’associazione:

  1. l’assemblea degli associati;
  2. il consiglio direttivo;
  3. il presidente.

Assemblee

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e facoltativamente nelle pagine del sito internet dell’associazione, almeno otto giorni prima della riunione, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

Articolo 15

Assemblea ordinaria:

  1. approva il bilancio consuntivo;
  2. procede alla nomina delle cariche sociali;
  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
  4. approva gli eventuali regolamenti.

L’assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

L’assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione nominando i liquidatori.

Articolo 17

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati inter venuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’associazione per questo occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati.

Articolo 18

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione ed in sua assenza dal vicepresidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal presidente dell’assemblea.

Consiglio direttivo

Articolo 19

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati.

I membri del consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il cassiere.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogniqualvolta vi sia qualcosa da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi membri.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri. In caso di impossibilità a presenziare ad una riunione, un membro del consiglio ha l’obbligo di delegare un altro dei membri dello stesso a rappresentarlo.

L’assenza a più di un terzo delle riunioni svolte durante l’anno può essere motivo di esclusione dal consiglio direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione.

Spettano pertanto al consiglio, a titolo esemplificativo:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
  3. compilare i regolamenti interni;
  4. stipulare gli atti e i contratti inerenti all’attività sociale;
  5. deliberare sulla costituzione e scioglimento di sezioni autonome;
  6. deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
  7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’associazione;
  8. svolgere gli atti e le operazioni necessari per la corretta amministrazione dell’associazione.

Articolo 20

Nel caso in cui per dimissioni o per altre cause, uno o più dei membri del consiglio direttivo decadano dall’incarico, il consiglio può provvedere alla loro sostituzione tramite cooptazione.

Presidenza

Articolo 21

Il presidente e il vicepresidente hanno congiuntamente la rappresentanza e la firma legale dell’associazione.

Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del consiglio direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue mansioni sono esercitate dal vicepresidente.

Nel caso in cui il presidente si dimetta o decada dall’incarico per altre cause subentrerà all’incarico il vicepresidente, sino alla data prevista delle elezioni del consiglio direttivo, e si procederà alla nomina del nuovo vicepresidente tra i membri del consiglio.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (assemblea, consiglio direttivo, soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

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[accordion_item title=”Titolo VII”]

Scioglimento

Articolo 23

Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati.

In caso di scioglimento dell’associazione sarà nominato un liquidatore, scelto fra i soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estinte le obbligazioni in essere, i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale a enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo3, comma 190 della legge 23/12/1996, n.662.

Norma finale

Articolo 24

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono in quanto applicabili le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

Sora lì 01-09-2003

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Per accettazione i soci fondatori: [row id="ROW_ID" class="ROW_CLASS"] [col class="span4"] Gabriele Capasso Massimiliano Alviani Fabio Liberto Filippo Ramiccia Andrea Alonzi [/col] [col class="span4"] Stefano Conte Marco Mele Fabio Preziosi Vittorio Carnevale
Luciano Pero[/col]
[col class="span4"]
Andrea Saltelli
Alessandro Di Vito
Federico Di Prospero
Rodolfo Vinciguerra [/col] [/row]
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